8C_911/2009
Sentenza del 18 marzo 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard, Niquille, Maillard,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
1. Cassa disoccupazione UNIA, Via Bossi 12, 6830 Chiasso,
2. G._, opponenti.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di
disoccupazione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino del 15 ottobre 2009.
Fatti:
A.
A.a G._, nata nel 1967, divorziata dal luglio 2008, ora risposata,
è madre di tre figli nati rispettivamente l'11 maggio 1985, il 3
settembre 1987 e il 12 maggio 1997. Dopo la separazione dal marito, ha
presentato una richiesta d'indennità di disoccupazione a far
tempo dal 23 luglio 2004. Un termine quadro per la riscossione delle
prestazioni è stato aperto dal 23 luglio 2004 al 22 luglio 2006.
L'interessata è stata esonerata dall'adempimento del periodo
legale minimo di contribuzione in applicazione dell'art. 14 cpv. 2
LADI. A partire dal 15 agosto 2005, ha assunto un impiego quale
ausiliaria di cura presso una casa di riposo. A contare da quella data
non ha più percepito indennità di disoccupazione. Il
rapporto di lavoro è stato disdetto per il 13 ottobre 2006. Il
salario è stato versato sino alla fine del mese di ottobre 2006.
A.b Il 14 luglio 2008 G._ ha presentato una nuova richiesta
d'indennità di disoccupazione a far tempo dal 10 luglio 2008. La
richiesta era motivata dal divorzio. Mediante decisione del 5 agosto
2008 la Cassa disoccupazione Unia le ha negato il diritto all'apertura
di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
L'assicurata si è opposta al provvedimento, precisando di non
avere più lavorato dal 31 ottobre 2006 per dedicarsi alla figlia
minore e agli altri due figli allora in difficoltà. Il 22
settembre 2008 la Cassa ha respinto l'opposizione. Ha considerato che
la richiedente era già stata esonerata dall'adempimento del
periodo di contribuzione al momento della separazione, sicché
non poteva fare valere anche il successivo divorzio quale motivo di
esenzione. Inoltre, l'assicurata non era in grado di comprovare il
necessario periodo di contribuzione nei due anni precedenti l'annuncio
in disoccupazione e nemmeno poteva prevalersi di un altro motivo di
esenzione.
B.
Per giudizio del 20 novembre 2008 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha accolto il ricorso di G._ avverso la decisione su
opposizione. Ha considerato che l'insorgente poteva beneficiare di un
prolungamento di due anni del termine quadro ordinario di contribuzione
nella misura in cui si era dedicata all'educazione di un figlio di
età inferiore ai dieci anni (periodo educativo). Durante questo
periodo, l'assicurata aveva esercitato un'attività soggetta a
contribuzione per oltre dodici mesi. Il tribunale ha rinviato gli atti
all'amministrazione per esaminare se fossero adempiute anche le altre
condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di
disoccupazione.
C.
La Segreteria di Stato dell'economia (seco) ha interposto ricorso in
materia di diritto pubblico con il quale ha chiesto l'annullamento del
giudizio cantonale. Con sentenza del 28 luglio 2009, il Tribunale
federale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha considerato che la
seco non poteva prevalersi di un pregiudizio irreparabile per ricorrere
alla Corte federale già avverso la pronuncia cantonale di
rinvio, senza attendere il giudizio finale cantonale (sentenza
8C_1019/2008).
D.
Conformandosi al giudizio cantonale del 20 novembre 2008, la Cassa
disoccupazione ha emanato una decisione il 10 agosto 2009, poi, su
opposizione della seco, una decisione il 31 agosto 2009, mediante le
quali ha riconosciuto il diritto dell'assicurata all'indennità
di disoccupazione a partire dal 10 luglio 2008. La seco è
insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale
ne ha respinto il gravame per nuovo giudizio del 15 ottobre 2009,
ribadendo, nell'essenziale, i motivi già addotti con la
precedente pronuncia.
E.
Anche avverso quest'ultimo giudizio la seco propone un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone
l'annullamento. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo
al ricorso. La Cassa disoccupazione ha rinunciato a determinarsi,
mentre G._ ha concluso per la reiezione del gravame.
F.
Il 30 novembre 2009, per ordine del Presidente della I Corte di diritto
sociale, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via
superprovvisionale nel senso che fino alla decisione sulla richiesta di
conferimento dell'effetto sospensivo, non poteva essere adottata alcuna
misura d'esecuzione del giudizio impugnato.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione. La
presente lite verte sul tema di sapere se l'assicurata abbia esercitato
un'attività soggetta a contribuzione che permetta di
riconoscerle il diritto all'indennità di disoccupazione.
1.2 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono, di regola, termini quadro biennali (art. 9 cpv. 1
LADI). Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione (art. 9 cpv. 2 LADI). Il termine quadro per il periodo di
contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (art. 9 cpv. 3
LADI). Nel caso di specie, il termine quadro biennale per il periodo di
contribuzione è decorso dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2008.
Entro tale termine, l'assicurata non ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI). Sotto il
profilo del termine quadro di contribuzione di due anni le condizioni
relative al periodo di contribuzione non sono quindi soddisfatte. Il
che è incontestato.
1.3 I primi giudici hanno tuttavia applicato l'art. 9b LADI che prevede
una disciplina speciale in materia di termini quadro in caso di periodo
educativo. Tale norma ha il seguente tenore:
"1Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un
assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è
prolungato di due anni se:
a. un termine quadro correva all'inizio del periodo in cui l'assicurato
si è dedicato all'educazione di un figlio di età
inferiore ai dieci anni; e
b. al momento del riannuncio, l'assicurato non ha adempiuto i
presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
2Se all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione
di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun
termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro
per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è
dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni.
3La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al
massimo del termine quadro di cui al cpv. 2.
4I cpv. 1-3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno
solo dei due genitori e per un solo figlio.
5Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente
il numero massimo fissato nell'art. 27.
6Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il
prolungamento dei termini quadro di cui ai cpv. 1 e 2 è
applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista
dell'adozione."
1.4 La norma in questione si riferisce a due ipotesi ben distinte.
L'art. 9b cpv. 1 LADI prevede l'interruzione del termine quadro per la
riscossione della prestazione in corso in favore dell'assicurato
dedicatosi all'educazione di un figlio: questo termine è
prolungato di due anni. Questa ipotesi non entra in concreto in
considerazione dal momento che il termine quadro per la riscossione
della prestazione di cui l'assicurata ha beneficiato ha preso fine il
22 luglio 2006, ossia prima dell'inizio del periodo educativo invocato.
La seconda ipotesi si riferisce al prolungamento del termine quadro di
contribuzione (se nessun termine quadro per la riscossione della
prestazione decorreva all'inizio del periodo educativo). Le persone
interessate beneficiano di un termine quadro prolungato (quattro anni
in totale) per soddisfare il requisito dell'adempimento di un periodo
di contribuzione di dodici mesi. La persona assicurata deve quindi
annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione al più
tardi tre anni dopo l'ultima attività salariata esercitata:
entro il termine quadro di quattro anni, il periodo minimo di
contribuzione di un anno deve essere compiuto. Per il resto, non
è richiesto un periodo educativo minimo (cfr. a tal riguardo
Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2a ed., Zurigo 2006,
pag. 139 segg.; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a
ed., Basilea 2007, pag. 2215 cifra marg. 116).
2.
2.1 Sulla base dell'art. 9b LADI il Consiglio federale ha emanato
l'art. 3b OADI, il cui primo capoverso dispone:
"I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al
momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o
dell'annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio
dell'assicurato ha un'età inferiore ai 10 anni."
2.2 Tema della presente lite è la legalità di questo
disposto di ordinanza. I primi giudici ritengono infatti non essere
tale norma conforme alla legge nella misura in cui pone una esigenza
supplementare, non prevista all'art. 9b LADI, ossia che il figlio non
deve avere raggiunto l'età di dieci anni al momento in cui
l'assicurato si annuncia alla disoccupazione. Per i giudici cantonali,
la sola condizione posta dalla legge è quella che l'assicurato
si sia dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai
dieci anni. Di conseguenza, l'assicurata dovrebbe in concreto poter
beneficiare di un termine quadro prorogato di quattro anni, anche se si
è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione nel
luglio 2008, epoca in cui sua figlia minore aveva superato l'età
limite.
2.3 Da parte sua, la ricorrente sostiene che la condizione posta
all'art. 3b cpv. 1 OADI si giustifica con l'esigenza di un nesso di
causalità tra il periodo educativo e l'assenza di
un'attività salariata. Se l'assicurato si iscrive in
disoccupazione dopo che suo figlio ha compiuto i dieci anni di
età, tale nesso deve essere considerato interrotto. Così,
nel caso di specie, l'assicurata avrebbe potuto cercare un impiego
già nel mese di maggio 2007, poco prima che sua figlia compisse
dieci anni. Il fatto che l'assicurata si sia annunciata alla
disoccupazione solo nel luglio 2008 induce a supporre che ciò
sia avvenuto in ragione di circostanze indipendenti dalla
necessità di occuparsi dell'ultimogenita. Tali motivi vanno
ricercati nel cattivo stato di salute del suo compagno, nelle
difficoltà incontrate dai due figli maggiori nonché nel
divorzio non ancora pronunciato. Più generalmente, la ricorrente
rileva che il limite di età di dieci anni è stato fissato
in considerazione dei dati statistici secondo i quali l'interruzione
dell'attività lucrativa per dedicarsi all'educazione dei figli
interviene nei primi anni di vita del bambino. Inoltre, il legislatore
si sarebbe ispirato alla giurisprudenza in materia di divorzio la quale
ritiene esigibile che il genitore affidatario espleti
un'attività lucrativa a partire dal momento in cui
l'ultimogenito ha raggiunto l'età di dieci anni.
3.
3.1 La giurisprudenza non si è ancora pronunciata esplicitamente
sulla legalità dell'art. 3b cpv. 1 OADI. In una sentenza del
2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva applicato
questa disposizione senza ulteriore discussione (sentenza C 266/04 del
10 giugno 2005 consid. 3). Il tema merita nella presente fattispecie un
esame più approfondito. A tal fine è utile ricordare, in
via preliminare, l'evoluzione legislativa che ha condotto all'adozione
dell'art. 9b LADI.
3.1.1 Nella sua versione iniziale, la LADI non conteneva alcuna
disposizione relativa al periodo educativo. È solo in occasione
della seconda revisione della LADI che il legislatore ha adottato una
regolamentazione che permetteva di tener conto, ai fini del diritto
alle prestazioni, del tempo dedicato all'educazione dei figli. Ha
introdotto nella legge l'art. 13 cpv. 2bis (entrato in vigore il 1°
gennaio 1996). Giusta questa norma, il periodo durante il quale
l'assicurato non aveva svolto un'occupazione soggetta a contribuzione
essendosi occupato dell'educazione di figli d'età inferiore ai
16 anni era computato come periodo di contribuzione, nella misura in
cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato era costretto, per
ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa
dipendente (cfr. ad esempio DTF 128 V 182). Questa disposizione era
controversa; essa ha dato adito a diversi interventi parlamentari in
vista di una sua modifica (v. in proposito Béatrice Despland,
Responsabilités familiales et assurance-chômage une
contradiction?, Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo,
Basilea 2001, n. 129 segg. pag. 38; Rubin, op. cit., pag. 139 seg.).
Alcuni parlamentari consideravano in effetti che la norma tornava utile
soprattutto alle persone di nazionalità straniera, venute a
stabilirsi in Svizzera senza avere lavorato e che avevano rinunciato
all'esercizio di un'attività lucrativa, non a causa di un
periodo educativo, ma per un'insufficiente integrazione.
3.1.2 In occasione della terza revisione della LADI, il Consiglio
federale ha quindi proposto di abrogare l'art. 13 cpv. 2bis LADI e di
sostituirlo con un art. 9b il cui capoverso 2 prevedeva: "Se al momento
del parto non era in corso alcun termine quadro per la riscossione
della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di
un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli
è di quattro anni" (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione,
FF 2001 1967 segg., più in particolare pag. 2065). Tale
vantaggio perseguiva il fine di reinserire gli assicurati che avevano
interrotto provvisoriamente la loro attività professionale alla
nascita di un figlio. In prima lettura, il Consiglio degli Stati ha
aderito senza discussione alla proposta del Consiglio federale (BU 2001
CS 395). In Consiglio nazionale una proposta di minoranza Berberat
voleva che questo "accredito educativo" fosse valido fino al momento in
cui il figlio avesse raggiunto l'età di sedici anni (BU 2001 CN
1885). Su proposta del gruppo parlamentare democristiano, il Consiglio
nazionale ha finalmente ritenuto un'età di dieci anni (BU 2001
CN 1889). Nuovamente interpellato, il Consiglio degli Stati ha in un
primo tempo mantenuto la sua posizione (BU 2002 CS 72), per poi aderire
finalmente alla proposta di compromesso presentata dal Consiglio
nazionale in sede di procedura di eliminazione delle divergenze (BU
2002 CS 169). La versione attuale dell'art. 9b cpv. 2 LADI è
quindi il risultato di tale compromesso. Questa disposizione è
entrata in vigore il 1° luglio 2003 e ha comportato l'abrogazione
dell'art. 13 cpv. 2bis LADI. Si noterà, di transenna, che la
condizione legata alla necessità economica, prevista dal vecchio
diritto, non è stata ripresa.
3.2
3.2.1 L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega
legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio
federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini quadro
in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta
pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in
applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale
dell'emanazione delle norme esecutive della legge. Un'ordinanza di
esecuzione può disciplinare solo intra legem, e non praeter
legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura,
precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge,
eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega
espressa, non può per contro porre delle regole nuove
suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre
loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi
allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti
citati).
3.2.2 Nella dottrina, la legalità dell'art. 3b cpv. 1 OADI
è stata messa in discussione da un autore. Esigendo che il
genitore interessato debba iscriversi in disoccupazione prima che il
figlio abbia raggiunto l'età di dieci anni, il Consiglio
federale avrebbe limitato la portata del testo legale per la presa in
considerazione di un periodo educativo; trattandosi più
particolarmente dell'art. 9b cpv. 2 LADI, il rischio di un versamento
di prestazioni contrario allo scopo legale sarebbe pertanto già
sufficientemente scongiurato dal fatto che il legislatore ha previsto
un prolungamento massimo del termine quadro ordinario di soli due anni
(Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2215 cifra marg. 115).
3.2.3 La soluzione ritenuta dal compromesso parlamentare summenzionato
è volta a permettere alla persona assicurata di cessare
temporaneamente la propria attività salariata per occuparsi di
suo figlio fino al momento in cui quest'ultimo abbia raggiunto
l'età di dieci anni. Come rilevato in sede dei dibattimenti
parlamentari, la vita di un bambino può essere caratterizzata da
avvenimenti più o meno gravosi (problemi scolari o di salute),
che rendono necessaria, per un tempo limitato, la presenza accresciuta
di un genitore. È il motivo per il quale il legislatore ha
ritenuto necessario accordare il beneficio dell'"accredito educativo"
per un periodo di dieci anni dopo la nascita del bambino, e non
soltanto per i primi anni successivi al parto (interventi Berberat e
Cina [BU 2001 CN 1885 seg.]). Il periodo educativo si riferisce
imperativamente ai primi dieci anni di vita del bambino. D'altronde,
come si è visto, non viene richiesto un periodo educativo
minimo. Seguendo il parere dei primi giudici, il genitore che cessa di
lavorare poco prima che il figlio raggiunga l'età di dieci anni
verrebbe a beneficiare di un prolungamento del termine quadro
annunciandosi all'assicurazione contro la disoccupazione dopo un
periodo educativo compiuto nella maggior parte dopo questa età.
Ciò permetterebbe di prolungare il periodo educativo in una
misura non prevista dalla legge. Tale eventualità non trova
nessun fondamento nei lavori preparatori. In modo più o meno
esplicito, il legislatore è al contrario partito dall'idea che
il genitore debba annunciarsi all'assicurazione contro la
disoccupazione prima che il figlio abbia raggiunto l'età di
dieci anni. Nel corso dei lavori preparatori, diversi parlamentari si
sono espressi sul progetto di art. 9b LADI rilevando che un genitore
potrebbe perfino cessare l'attività quando il figlio ha sette
anni e beneficiare ciò malgrado di un termine quadro prolungato:
un periodo educativo di tre anni permettendo ancora di prendere in
considerazione i dodici mesi di contribuzione compiuti prima di questo
periodo (processo verbale della seduta della Commissione della
sicurezza sociale e della sanità pubblica del 21/22 gennaio
2002; intervento Beerli; BU 2002 CS 72). L'aver scelto, a titolo di
esempio, un bambino di sette anni dimostra in modo chiaro lo spirito
del legislatore di far corrispondere la data limite per annunciarsi
all'assicurazione contro la disoccupazione al compimento dei dieci anni
del figlio.
3.2.4 Riassumendo, non risulta che l'art. 3b cpv. 1 OADI restringa in
modo inammissibile la portata della legge. L'esigenza imposta al
richiedente di annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione
prima del compimento dei dieci anni da parte del figlio deve piuttosto
essere considerata una condizione implicita presupposta da una corretta
applicazione dell'art. 9b cpv. 2 LADI.
3.3 Nel caso di specie, non è contestato che l'assicurata ha
cessato la propria attività per la fine di ottobre 2006 per
occuparsi dei suoi figli, in particolare di sua figlia minore, che
allora non aveva ancora dieci anni. L'assicurata si è annunciata
all'assicurazione contro la disoccupazione ampiamente dopo la data in
cui sua figlia minore ha compiuto i dieci anni. Essa non può di
conseguenza beneficiare di un prolungamento del termine quadro per una
durata totale di quattro anni. Entro il termine quadro ordinario di due
anni non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione durante
almeno un anno (consid. 1.2). L'interessata non adempie pertanto la
condizione di un periodo di contribuzione sufficiente per far nascere
il diritto alle indennità di disoccupazione.
4.
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso della seco merita di
essere accolto. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
5.
Pur soccombendo, la Cassa opponente, tenuta a dare esecuzione a quanto
ordinato dal giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
20 novembre 2008, è dispensata dal versamento delle spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Viste le circostanze
della fattispecie, si può eccezionalmente dispensare anche
l'assicurata dal pagare le spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso, il giudizio cantonale impugnato del 15
ottobre 2009 e la decisione su opposizione querelata del 31 agosto 2009
sono annullati. La domanda di indennità di disoccupazione
presentata il 14 luglio 2008 da G._ è respinta.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino.
Lucerna, 18 marzo 2010